Art. 2.
(Abilitazione alla funzione di centralinista e operatore della comunicazione).

      1. Ai fini dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, rilasciato al termine di corsi regionali autorizzati ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia di formazione professionale.
      2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici e operatori della comunicazione, istituiti ai sensi di quanto disposto dal comma 1, conseguono l'abilitazione professionale, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al comma 6.
      3. Ai corsi professionali di cui al comma 2 sono ammessi tutti coloro che hanno compiuto sedici anni di età.
      4. Gli specifici programmi dei corsi professionali per centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista devono prevedere, tra le altre, le seguenti materie:

          a) tecnica del centralino;

          b) informatica con l'utilizzo dei programmi parlanti, in braille o con videoingranditori

 

Pag. 5

per coloro che hanno un residuo visivo;

          c) utilizzo di INTERNET o di altri sistemi on line;

          d) lingua italiana e corretta dizione;

          e) cultura generale e organizzazione aziendale;

          f) nozioni di lingua inglese.

      5. Gli esami di abilitazione di cui al comma 2 sono svolti secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con le regioni, tenuto conto delle materie di cui al comma 4.
      6. Alla fine di ciascun corso di cui al comma 2, con provvedimento dell'assessorato regionale competente è nominata la commissione per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista.
      7. La commissione di cui al comma 6 è composta dai seguenti membri:

          a) i docenti delle materie di cui al comma 4 che hanno svolto il relativo corso;

          b) un membro nominato dall'assessorato regionale competente, che svolge le funzioni di presidente.

      8. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 6 sono esercitati dal segretario del relativo corso professionale.